Art. 11
Dotazioni organiche
In vigore dal 26 dic 2021
1. Ferme restando le disposizioni di cui all', commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le dotazioni organiche del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono rideterminate secondo la Tabella 1 allegata al presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-05-19;95#art-11