Art. 11

Dotazioni organiche

In vigore dal 26 dic 2021
1. Ferme restando le disposizioni di cui all', commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le dotazioni organiche del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono rideterminate secondo la Tabella 1 allegata al presente decreto.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-05-19;95#art-11

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Dotazioni organiche (Art. 11 Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) — Testo vigente | Portale Normativo