Art. 11 · Dotazioni organiche

Art. 11

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Dotazioni organiche

In vigore dal 26 dic 2021
1. Ferme restando le disposizioni di cui all', commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le dotazioni organiche del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono rideterminate secondo la Tabella 1 allegata al presente decreto.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-05-19;95#art-11