Art. 12

Disposizioni transitorie

In vigore dal 9 lug 2010
1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all', comma 5, le funzioni interessate dal riordino di cui al presente regolamento continuano ad essere svolte dalle pre-esistenti strutture dirigenziali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-05-19;95#art-12

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Disposizioni transitorie (Art. 12 Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) — Testo vigente | Portale Normativo