Titolo XI
Art. 958
Reclutamento degli istruttori
In vigore dal 13 gen 2016
1. Il reclutamento degli istruttori ha luogo, per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli:
a) nei limiti delle consistenze del personale volontario di truppa in ferma prefissata previsto dall' del codice, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica;
b) nel limite delle vacanze organiche del ruolo appuntati e carabinieri, per l'Arma dei carabinieri.
2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1:
a) per i gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, i giovani che, anche senza aver effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata di un anno, sono in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata quadriennale...;
b) per il gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri, coloro che riuniscono i requisiti necessari per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri;
3. Gli aspiranti di cui al comma 2 devono inoltre essere in possesso:
a) della laurea di secondo livello in scienze motorie, o titolo universitario equipollente;
b) della qualifica di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, rilasciato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o da una federazione sportiva nazionale; per le discipline sportive per cui il CONI o le federazioni sportive non rilascino la certificazione di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, l'esame delle eventuali certificazioni presentate dal candidato è devoluto alla commissione esaminatrice di cui all';
c) di apposita documentazione attestante l'attività svolta in qualità di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, a livello nazionale nella disciplina riguardante il concorso per almeno due anni antecedenti la data del bando.
4. L'idoneità al servizio militare è accertata con le modalità di cui all', comma 5.
5. I vincitori del concorso:
a) se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare o all'Aeronautica militare sono immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria finale con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare e sono avviati a uno specifico corso formativo in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale, volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari;
b) se appartenenti all'Arma dei carabinieri sono ammessi a uno specifico corso formativo in qualità di allievi carabinieri, mirato a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari e di polizia, al termine del quale sono immessi in ruolo secondo l'ordine della graduatoria finale, con il grado di carabiniere, con determinazione del Comandante generale o di autorità da questi delegata.
6. Il personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti, volontari in servizio permanente e appuntati e carabinieri può essere inserito nei rispettivi centri sportivi se è in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-958