Titolo XI

Art. 963

Trattamento giuridico ed economico

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli atleti e gli istruttori di cui al presente titolo sono destinatari delle disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico previste per il personale della stessa categoria o ruolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-963

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