Titolo XI
Art. 960
Titoli di merito
In vigore dal 9 ott 2010
1. Costituiscono titoli di merito per il reclutamento degli atleti e degli istruttori:
a) i titoli sportivi certificati dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare;
b) i titoli di studio e abilitazioni professionali rilasciate da istituto statale o università ovvero dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare.
2. Sono valutate le seguenti prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto:
a) medaglia ai giochi olimpici: fino a punti 30;
b) record olimpico: punti 30;
c) medaglia ai campionati mondiali: fino a punti 25;
d) record mondiale: punti 25;
e) vincitore coppa del mondo: punti 20;
f) medaglia ai campionati europei: fino a punti 15;
g) record europeo: punti 15;
h) vincitore coppa europea: punti 12;
i) medaglia alle universiadi, ai giochi del mediterraneo o in competizioni di livello similare: fino a punti 10;
l) medaglia ai campionati italiani: fino a punti 12;
m) record italiano: punti 12;
n) vincitore di coppa italiana assoluto: punti 10;
o) vincitore di campionato di categoria: fino a punti 7;
p) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: fino a punti 3;
q) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: fino a punti 1,5;
r) vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): fino a punti 3;
s) vincitore campionato regionale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): fino a punti 1,5.
3. Sono valutati i seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali rilasciate da istituto statale o università ovvero dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare, con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato:
a) laurea breve con corso di studi di 3 anni: punti 3;
b) laurea specialistica con corso di studi di 5 anni: punti 5;
c) master universitario o parificato riconosciuto di II livello: punti 4;
d) master universitario o parificato riconosciuto di I livello: punti 3;
e) abilitazione all'esercizio della professione di tecnico sportivo o di fisioterapista: punti 2;
f) corso di specializzazione post laurea: punti 2;
g) diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado: punti 2;
h) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.
4. I punteggi previsti alle lettere a), b) e g), del comma 3 non sono cumulabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-960