Libro QUINTOTitolo ICapo I

Art. 964

Determinazione della dotazione organica

In vigore dal 2 dic 2023
1. In attuazione dell', comma 404, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell', commi 1, lettera a) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell', commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dell', commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dell', commi 1, lettera a), 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell', commi 3 e 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, la dotazione organica complessiva dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero cui si applica il CCNL area 1 - dirigenti, è rideterminata in riduzione in centodiciassette unità, comprensive di ventisei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui tredici presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, due nell'area della giustizia militare, nove negli uffici di diretta collaborazione e due nell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministro della difesa. 2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e nel rispetto del Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, adottato in applicazione dell', commi 1, lettera b), 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la dotazione organica complessiva del personale civile di livello non dirigenziale del Ministero è rideterminata in riduzione in 27.813 unità in modo da assicurare la riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 3. Negli è, rispettivamente, stabilita la ripartizione: a) delle posizioni dirigenziali di prima e di seconda fascia, di cui al comma 1; b) delle unità organiche di personale di cui al comma 2, per le diverse aree.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 15 dicembre 2010, n. 270 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera z)) che "le parole: "legge 27 dicembre 2006, n. 296, e" sono sostituite dalle seguenti: "legge 27 dicembre 2006, n. 296,"".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-964

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