Titolo XI

Art. 962

Trasferimento del personale non più idoneo

In vigore dal 9 ott 2010
1. I militari atleti in forza ai rispettivi centri sportivi ritenuti non più idonei sono dimessi dall'attività agonistica, sulla base di motivata proposta dei superiori gerarchici, con provvedimento: a) del Capo di stato maggiore della Forza armata di appartenenza o da un'autorità da questi delegata; b) del Comandante generale per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri. 2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneità all'attività agonistica sono le seguenti: a) aggiornamento qualitativo dell'organico secondo le modalità stabilite con decreto del Capo di stato maggiore di Forza armata per la rispettiva Forza armata o del Comandante generale per l'Arma dei carabinieri; b) perdita dei requisiti di idoneità fisica necessari per esercitare la disciplina sportiva praticata nell'ambito dei rispettivi centri sportivi; c) mancato riconoscimento della qualità di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi; d) provvedimento definitivo di sospensione adottato dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore agli undici mesi. 3. I criteri in base ai quali è espresso giudizio di non idoneità all'attività dei rispettivi centri sportivi sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore di Forza armata per la rispettiva Forza armata o del Comandante generale per l'Arma dei carabinieri. 4. Il personale non più idoneo all'attività del centro può essere: a) reimpiegato, compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio: 1) in incarico o mansione attinente allo sport presso il rispettivo centro o presso altro reparto della Forza armata di appartenenza, se l'atleta ha svolto attività agonistica per almeno 6 anni ovvero se ha conquistato una medaglia nelle competizioni olimpiche, mondiali, europee o ha vinto un titolo italiano assoluto; 2) in qualsiasi altro incarico e previa frequenza, ove previsto, di uno specifico corso di aggiornamento: 2.1) purchè idoneo al servizio militare nella categoria di appartenenza se appartenente all'Esercito italiano, alla Marina militare o all'Aeronautica militare; 2.2) se idoneo ai servizi d'istituto, per l'Arma dei carabinieri. b) prosciolto anticipatamente, a domanda, dagli eventuali vincoli di ferma. 5. Il periodo di servizio presso i rispettivi centri sportivi in qualità di atleta o istruttore è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comando o delle attribuzioni eventualmente previste per l'avanzamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-962

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