Titolo XI
Art. 959
Bandi di concorso
In vigore dal 28 apr 2012
1. I concorsi di cui agli , sono indetti:
a) con provvedimenti adottati dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, per gli atleti dei gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare;
b) con provvedimento adottato dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, per il reclutamento nel gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri.
2. Nei bandi di concorso sono indicati:
a) il termine e le modalità per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso;
b) i titoli ammessi a valutazione e i punteggi massimi a essi
attribuibili;
c) le modalità di accertamento del possesso dei requisiti;
d) la durata e le modalità di svolgimento dei rispettivi corsi di
cui agli , comma 4, e 958, comma 5;
e) il numero complessivo dei posti messi a concorso suddivisi per
disciplina sportiva e relativa specialità;
f) ogni altra prescrizione o notizia utile.
2. Tra i titoli oggetto di valutazione devono essere compresi i risultati ottenuti dai candidati in occasione di giochi olimpici, campionati mondiali, europei e italiani, certificati dal CONI o dalle
federazioni sportive nazionali.
3. Ai risultati agonistici previsti dal comma 2 e a ogni altro risultato conseguito nelle prestazioni sportive deve corrispondere un punteggio massimo che tenga conto del livello della competizione e
del risultato ottenuto.
4. Costituiscono comunque titolo di merito i titoli riportati
nell'.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera rr)) che all'art. 959, comma 1, lettera a) del presente decreto le parole: «degli atleti dei» sono sostituite dalle seguenti: «il reclutamento nei».
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-959