Capo III
Art. 953
Nomina degli orchestrali e dell'archivista
In vigore dal 28 apr 2012
1. Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso a orchestrale sono nominati primi marescialli o corrispondenti, marescialli capi o marescialli ordinari del ruolo dei musicisti della rispettiva Forza armata, se devono essere inseriti rispettivamente nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda, come previsto dall'articolo 1515 del codice.
2. L'aspirante dichiarato vincitore del concorso ad archivista è nominato maresciallo ordinario del ruolo dei musicisti della rispettiva Forza armata e inserito nell'organizzazione strumentale della terza parte B della banda.
3. La nomina a orchestrale o ad archivista decorre dal giorno di incorporamento, fissato con determinazione del rispettivo Capo di stato maggiore o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
4. I vincitori del concorso provenienti dai rispettivi ruoli marescialli o ispettori:
a) se di grado uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno concorso, conservano l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza;
b) se di grado superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano l'anzianità posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.
5. Nei confronti degli orchestrali e dell'archivista della banda si applicano le disposizioni sullo stato del personale dei rispettivi ruoli marescialli e ispettori.
6. Gli orchestrali e l'archivista cessano dal servizio permanente al raggiungimento dei limiti di età previsti per il personale del rispettivo ruolo marescialli e ispettori.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-953