Titolo III›Capo I
Art. 598
Rinvio al corso successivo
In vigore dal 28 apr 2012
1. Sono respinti e ammessi a ripetere il corso o l'anno di corso con rinvio al corso successivo, salvo quanto disposto dall', i frequentatori che non hanno conseguito l'idoneità di cui all', purchè idonei in attitudine militare e professionale.I corsi di cui agli , comma 2, e 611, comma 1, non possono essere ripetuti, salvi i casi di forza maggiore documentati e quelli di cui al comma 3.
2. I frequentatori di cui al comma 1 seguono la programmazione didattico-addestrativa del corso o dell'anno di corso che sono stati ammessi a ripetere e sono nuovamente valutati in tutte le aree indicate dal piano di studio, tranne nelle discipline universitarie precedentemente superate; ai fini della graduatoria, per le nuove valutazioni, valgono i punteggi ottenuti nell'anno che si è stati ammessi a ripetere.
3. Sono ammessi a ripetere l'anno, con rinvio al corso successivo senza essere considerati respinti, i frequentatori che, per cause indipendenti dalla propria volontà:
a) sono stati assenti per oltre un terzo della durata del corso;
b) non hanno conseguito il giudizio di idoneità relativamente alle aree di cui all', comma 1, lettere a) e b).
4. Il provvedimento di rinvio è adottato dal direttore della Direzione generale per il personale militare, su proposta del comandante dell'istituto di formazione.
5. I frequentatori in licenza straordinaria di convalescenza o in licenza speciale di maternità possono chiedere, con domanda corredata di idonea documentazione sanitaria, di essere autorizzati, sotto la propria responsabilità, alla prosecuzione dell'iter formativo con esenzione dalle attività fisiche. L'autorizzazione può essere concessa dal comandante dell'istituto di formazione. I frequentatori autorizzati non possono comunque essere impiegati in attività incompatibili con il proprio stato.
6. Il personale di cui al comma 5, che ha riacquistato l'idoneità al servizio militare entro la fine dell'anno di corso, è ammesso a sostenere gli esami nelle discipline tecnico-professionali e nelle istruzioni pratiche e a effettuare le prove ginnico sportive eventualmente non svolte.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-598