Titolo IIICapo I

Art. 597

Esami

In vigore dal 9 ott 2010
1. Nei corsi di formazione i cui piani di studio prevedono la valutazione in discipline universitarie, i frequentatori, salvo quanto previsto al comma 5 e nel rispetto degli obblighi di frequenza e delle propedeuticità previsti dagli ordinamenti didattici universitari, sono: a) tenuti a sostenere gli esami di prima sessione, se non sono stati assenti per un periodo superiore a un terzo della durata del corso, anche se negli eventuali accertamenti propedeutici hanno riportato votazioni inferiori alla sufficienza; b) ammessi a sostenere gli esami in seconda sessione se riprovati in prima sessione; c) ammessi ad altra sessione d'esami, se non hanno potuto sostenerli in prima sessione per cause indipendenti dalla propria volontà. 2. I frequentatori giudicati idonei al termine degli esami di cui al comma 1, che non hanno conseguito tutti i crediti formativi previsti dai piani di studio per il mancato superamento di uno o più esami, sono tenuti a: a) seguire le attività didattiche previste per le discipline relative ai crediti formativi non conseguiti, se ciò è possibile in relazione all'organizzazione dei corsi; b) sostenere, oltre agli esami previsti per l'anno di corso successivo, anche quelli relativi ai crediti formativi non conseguiti. 3. Nei corsi di formazione i cui piani di studio prevedono la valutazione nelle discipline tecnico-professionali e nelle istruzioni pratiche, sono tenuti a sostenere gli esami di recupero, da svolgersi prima dell'inizio dell'anno accademico o della fase intermedia successivi, i frequentatori che: a) non hanno superato l'esame o hanno conseguito in una o più discipline una votazione media inferiore alla sufficienza, se sono previsti accertamenti intermedi; b) non sono stati valutati in una o più discipline per cause indipendenti dalla propria volontà. 4. Il comandante dell'istituto di formazione può prevedere una sessione straordinaria di esami riservata ai frequentatori che per motivi di servizio non hanno potuto sostenere una o entrambe le sessioni di esami previste dal piano di studio. 5. Nei corsi di formazione che prevedono la frequenza e la valutazione di discipline universitarie presso l'ateneo di riferimento i frequentatori sono tenuti a sostenere gli esami con le modalità stabilite dai piani di studio di cui all', comma 2, tenendo conto delle disposizioni di cui ai regolamenti di ateneo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-597

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