Titolo III›Capo I
Art. 602
Periodi di prova o sperimentazione
In vigore dal 9 ott 2010
1. I corsi di formazione possono prevedere un periodo di prova o di sperimentazione finalizzato alla valutazione dell'attitudine alla professione e alla vita militare.
2. Le modalità di valutazione, il periodo di svolgimento e la durata dei periodi di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione dei Capi di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorità da essi delegata.
3. I periodi di cui al comma 1 si intendono superati con il conseguimento di un giudizio di idoneità espresso, secondo quanto stabilito dal comma 2, da una commissione composta dal comandante dell'istituto di formazione o altra autorità da questi delegata, che la presiede, e da almeno due membri, nominati dal comandante stesso tra gli ufficiali o sottufficiali di inquadramento o insegnanti e istruttori dei valutandi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-602