Sez. II

Art. 603

Criteri e modalità di svolgimento dei corsi

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli allievi reclutati con i concorsi di cui all' del codice, svolgono i corsi di formazione previsti dai medesimi articoli secondo i criteri e le modalità di cui alla sezione I.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-603

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