Titolo III›Capo I
Art. 596
Idoneità
In vigore dal 9 ott 2010
1. È giudicato idoneo in attitudine militare e professionale il frequentatore che ha riportato una valutazione non inferiore a diciotto trentesimi.
2. Nei corsi di formazione i cui piani di studio prevedono la valutazione anche in discipline universitarie, il giudizio di idoneità, ai fini del superamento del corso o dell'anno di corso per l'ammissione alla frequenza dell'anno accademico successivo, è altresì determinato dal conseguimento del numero minimo di crediti formativi universitari espressamene indicati nei piani di studio, fatto comunque salvo il rispetto delle propedeuticità; ai fini del raggiungimento del numero minimo di crediti formativi non possono essere fatti valere eventuali studi già compiuti o esperienze formative pregresse.
3. Nei corsi di formazione i cui piani di studio prevedono la valutazione nelle discipline tecnico-professionali e nelle istruzioni pratiche, è giudicato idoneo, ai fini del superamento del corso o dell'anno di corso per l'ammissione alla frequenza dell'anno accademico successivo, il frequentatore che ha superato in prima o seconda sessione, secondo le modalità di cui all', gli esami relativi alle discipline tecnico-professionali e ha conseguito, anche in un eventuale esame di recupero, una valutazione media non inferiore alla sufficienza nelle istruzioni pratiche.
4. Nei corsi di formazione i cui piani di studio prevedono la valutazione in attività ginnico sportive è giudicato idoneo, ai fini del superamento del corso o dell'anno di corso per l'ammissione alla frequenza dell'anno accademico successivo, il frequentatore che ha conseguito una valutazione media non inferiore alla sufficienza.
5. Al frequentatore giudicato non idoneo si applicano gli , riguardanti il rinvio al corso successivo e l'espulsione dai corsi.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-596