Titolo III›Capo I
Art. 594
Cicli formativi e piani di studio
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il ciclo formativo e la durata dei corsi di formazione sono determinati dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorità da essi delegata, in base a quanto stabilito dal codice, in materia di reclutamento e formazione.
2. La formazione, in funzione degli obiettivi fissati da ciascuna Forza armata e alle esigenze di impiego del personale, è disciplinata dai piani di studio approvati dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorità da essi delegata.
3. La formazione è basata sull'insegnamento di discipline teorico-pratiche e professionali anche a carattere universitario.
4. Il piano di studio stabilisce:
a) i programmi di studio delle discipline professionali e delle istruzioni tecnico-professionali, le esercitazioni pratiche, gli esami da sostenere, la loro propedeuticità ai fini del superamento del corso o di un anno o di una fase del corso, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi;
b) la programmazione dell'attività didattica e addestrativa;
c) nei corsi a carattere universitario il numero minimo di crediti formativi universitari necessari per il superamento del corso e per l'acquisizione dell'idoneità ai fini dell'ammissione all'anno accademico successivo, salvo il rispetto delle propedeuticità e del numero minimo dei crediti formativi universitari previsti dalla normativa vigente;
d) il calendario degli esami e il limite temporale entro cui acquisire gli eventuali crediti formativi mancanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-594