Titolo III›Capo I
Art. 595
Valutazioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le valutazioni dei frequentatori dei corsi hanno per oggetto l'area dell'attitudine militare e professionale e le seguenti aree indicate nel piano di studio:
a) discipline universitarie, mediante esami ed eventuali accertamenti intermedi, secondo criteri e modalità stabiliti nei piani di studio;
b) discipline tecnico-professionali e istruzioni pratiche, mediante esami o accertamenti intermedi ed esami di recupero;
c) attività ginnico-sportive, secondo criteri e modalità stabiliti nei piani di studio.
2. Le valutazioni sono effettuate dagli insegnanti e dagli istruttori delle singole discipline e attività e da commissioni di esame nominate dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorità da essi delegata.
3. I criteri di valutazione in attitudine militare e professionale sono determinati dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorità da essi delegata, in relazione alle esigenze delle singole Forze armate.
4. La valutazione in attitudine militare e professionale è effettuata, secondo quanto stabilito dal comma 3, da una commissione composta dal comandante dell'istituto di formazione o altra autorità da questi delegata, che la presiede, e da almeno due membri, nominati dal comandante stesso tra gli ufficiali o sottufficiali di inquadramento o insegnanti e istruttori dei valutandi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-595