Capo X
Art. 526
Organi esecutivi
In vigore dal 9 ott 2010
1. Dai direttori di commissariato dipendono direttamente magazzini di commissariato ai quali sono affidati i compiti di custodia, gestione, distribuzione e di trasformazione dei materiali del servizio secondo quanto previsto nel capo VIII. Alla carica di direttore del magazzino, ove prevista dagli ordinamenti di Forza armata, è preposto un ufficiale appartenente ai corpi di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Per l'Arma dei carabinieri i magazzini di commissariato dipendono dagli organismi individuati con provvedimento ordinativo; la carica di direttore di magazzino di commissariato, se prevista, è ricoperta da ufficiali del comparto amministrativo.
2. In relazione alle esigenze di Forza armata possono essere mantenute o istituite, nell'ambito delle direzioni di commissariato, sartorie militari nonché altri organi preposti all'assolvimento di specifiche funzioni esecutive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-526