Art. 526 · Organi esecutivi
Capo X

Art. 526

1009 / 1156

Organi esecutivi

In vigore dal 9 ott 2010
1. Dai direttori di commissariato dipendono direttamente magazzini di commissariato ai quali sono affidati i compiti di custodia, gestione, distribuzione e di trasformazione dei materiali del servizio secondo quanto previsto nel capo VIII. Alla carica di direttore del magazzino, ove prevista dagli ordinamenti di Forza armata, è preposto un ufficiale appartenente ai corpi di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Per l'Arma dei carabinieri i magazzini di commissariato dipendono dagli organismi individuati con provvedimento ordinativo; la carica di direttore di magazzino di commissariato, se prevista, è ricoperta da ufficiali del comparto amministrativo. 2. In relazione alle esigenze di Forza armata possono essere mantenute o istituite, nell'ambito delle direzioni di commissariato, sartorie militari nonché altri organi preposti all'assolvimento di specifiche funzioni esecutive.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-526