Capo XI
Art. 530
Accademie
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le spese relative al mantenimento e all'istruzione degli allievi delle accademie sono a carico dell'Amministrazione, nei limiti e con le modalità fissate dalle norme vigenti. È fatta salva, secondo i principi di cui all'articolo 1465 del codice, la facoltà per gli allievi di avvalersi delle disposizioni di cui agli del codice civile, ai fini dell'organizzazione di cerimonie per rafforzare i vincoli di solidarietà e lo spirito di corpo militare.
Il comandante dell'accademia stabilisce l'apporto finanziario a carico di ciascun allievo.
2. L'allievo che, avvalendosi delle facoltà previste dalle norme vigenti, venga dimesso, a domanda, dall'istituto di formazione, è soggetto all'addebito delle spese sostenute per i libri, le sinossi e i materiali didattici. L'addebito è altresì posto a carico:
a ) dell'allievo che, per manifesta volontà, non sostenga gli esami previsti dal piano di studi;
b) dell'ufficiale che all'atto della nomina rifiuti di prestare il giuramento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-530