Capo XI

Art. 530

Accademie

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le spese relative al mantenimento e all'istruzione degli allievi delle accademie sono a carico dell'Amministrazione, nei limiti e con le modalità fissate dalle norme vigenti. È fatta salva, secondo i principi di cui all'articolo 1465 del codice, la facoltà per gli allievi di avvalersi delle disposizioni di cui agli del codice civile, ai fini dell'organizzazione di cerimonie per rafforzare i vincoli di solidarietà e lo spirito di corpo militare. Il comandante dell'accademia stabilisce l'apporto finanziario a carico di ciascun allievo. 2. L'allievo che, avvalendosi delle facoltà previste dalle norme vigenti, venga dimesso, a domanda, dall'istituto di formazione, è soggetto all'addebito delle spese sostenute per i libri, le sinossi e i materiali didattici. L'addebito è altresì posto a carico: a ) dell'allievo che, per manifesta volontà, non sostenga gli esami previsti dal piano di studi; b) dell'ufficiale che all'atto della nomina rifiuti di prestare il giuramento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-530

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo