Capo XII
Art. 532
Allevamento e acquisto di animali
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'Amministrazione alleva o acquista animali per soddisfare le esigenze delle Forze armate.
2. L'allevamento è effettuato in organismi che provvedono all'ammansimento e all'addestramento degli animali, in applicazione delle disposizioni del competente organo centrale e sotto il controllo del servizio veterinario militare.
3. L'acquisto degli animali da parte degli organismi è effettuato in economia, da commissioni nominate dalla competente autorità logistica centrale, composte da tre ufficiali uno dei quali appartenente al servizio veterinario.
4. Le commissioni effettuano, con fondi anticipati al presidente o alla persona da lui designata, le spese per:
a) l'acquisto di animali;
b) lo svolgimento di accertamenti clinico-diagnostici finalizzati all'accertamento dell'idoneità fisica;
c) le indennità e le spese di viaggio del personale delle commissioni;
d) il mantenimento e il trasporto degli animali nonché il pagamento dei diritti doganali;
e) gli ulteriori oneri per l'acquisizione di animali.
5. Per gli acquisti all'estero valgono, in quanto applicabili, le norme del presente capo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-532