Capo XII
Art. 536
Cavalli di proprietà del personale militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. I cavalli di proprietà del personale militare possono essere tenuti nelle scuderie dell'Amministrazione militare, con spese per il mantenimento e la stabulazione a carico dei proprietari. Tali cavalli, su richiesta del personale militare, possono essere riconosciuti di servizio, da parte dell'Amministrazione, se ritenuti utili per particolari esigenze di impiego, ovvero per l'attività agonistica, previo accertamento dell'idoneità tecnica e sanitaria e del valore commerciale a cura di apposita commissione. Della commissione, nominata dal comandante dell'organismo, fa parte un ufficiale veterinario. I cavalli riconosciuti di servizio sono iscritti in appositi registri dell'organismo che provvede al loro mantenimento e stabulazione nei limiti e con le modalità stabilite dall'autorità logistica centrale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-536