Capo XIV
Art. 541
Sistema di contabilità analitica
In vigore dal 9 ott 2010
1. La valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti dagli organismi e dagli enti di cui all', comma 2, è effettuata, in applicazione della normativa vigente, mediante un sistema di contabilità economica in armonia con il disposto di cui all' del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, che collega, in maniera analitica, i costi delle risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti.
2. Procedure operative della contabilità analitica possono essere disciplinate nelle istruzioni di cui al comma 4 dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-541