Titolo II
Art. 543
Definizioni ai fini dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale
In vigore dal 24 lug 2024
1. Agli effetti del presente titolo:
a) «Amministrazione della difesa» è il complesso dell'area tecnico-operativa con funzioni operative, di pianificazione e definizione dei programmi tecnico-finanziari risalente al Capo di stato maggiore della difesa e dell'area tecnico-amministrativa risalente al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti. Nell'Amministrazione della difesa è compresa anche l'Arma dei carabinieri per i compiti propri attinenti alla difesa nazionale. Per le funzioni riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica, all'Arma dei carabinieri si applicano le procedure previste in materia dal regolamento del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell' del decreto legislativo n. 39 del 1993;
b) «dirigente generale» è l'ufficiale proposto dal Comitato dei Capi di stato maggiore e designato dal Ministro della difesa, ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati;
c) «dirigente generale dell'Arma dei carabinieri», relativamente all'area gestionale, è l'ufficiale proposto dal Comandante generale e designato dal Ministro della difesa, ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati;
d) «DigitPA» è il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, come riorganizzato dal decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-543