Art. 543 · Definizioni ai fini dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale
Titolo II

Art. 543

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Definizioni ai fini dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale

In vigore dal 24 lug 2024
1. Agli effetti del presente titolo: a) «Amministrazione della difesa» è il complesso dell'area tecnico-operativa con funzioni operative, di pianificazione e definizione dei programmi tecnico-finanziari risalente al Capo di stato maggiore della difesa e dell'area tecnico-amministrativa risalente al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti. Nell'Amministrazione della difesa è compresa anche l'Arma dei carabinieri per i compiti propri attinenti alla difesa nazionale. Per le funzioni riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica, all'Arma dei carabinieri si applicano le procedure previste in materia dal regolamento del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell' del decreto legislativo n. 39 del 1993; b) «dirigente generale» è l'ufficiale proposto dal Comitato dei Capi di stato maggiore e designato dal Ministro della difesa, ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati; c) «dirigente generale dell'Arma dei carabinieri», relativamente all'area gestionale, è l'ufficiale proposto dal Comandante generale e designato dal Ministro della difesa, ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati; d) «DigitPA» è il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, come riorganizzato dal decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-543