Capo XI

Art. 528

Istituti di istruzione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il competente organo centrale stabilisce se il personale militare che frequenti corsi presso scuole di formazione, di applicazione, di specializzazione e di perfezionamento delle Forze armate, debba essere assunto nella forza effettiva o nella forza aggregata delle stesse scuole. 2. L'ammissione agli istituti di istruzione delle Forze armate di personale militare appartenente a Forze armate di altri paesi è disciplinata, anche in ragione di reciprocità, dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati. 3. L'amministrazione e la contabilità dei collegi non militari, gestiti dal Ministero della difesa, sono disciplinate dalle norme contenute nel regolamento, integrate da istruzioni ministeriali relative ai collegi stessi. 4. Le spese per i corsi di istruzione del personale militare e civile, operante nel settore sanitario e veterinario, finalizzati all'attuazione delle disposizioni in materia di formazione continua di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono a carico dell'Amministrazione. Ai corsi organizzati dall'Amministrazione possono essere ammessi anche frequentatori esterni, sulla base di apposite convenzioni, con oneri a carico dei partecipanti. 5. Presso gli istituti di istruzione delle Forze armate sono istituite le mense per gli allievi. Le modalità di costituzione, di funzionamento e di gestione della mense sono definite dalle istruzioni di cui all', comma 4.
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