Capo X
Art. 525
Competenze
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le direzioni di commissariato, gli uffici equivalenti, o le sezioni autonome o distaccate, ove previsti dagli ordinamenti di Forza armata, svolgono, quali organi direttivi le funzioni tecniche, amministrative e logistiche inerenti all'organizzazione e al funzionamento:
a) dei servizi relativi ai viveri, ai foraggi, al vestiario, all'equipaggiamento, al casermaggio, ai combustibili, ai servizi generali e di cucina;
b) dei servizi generali di cui agli , e in particolare dei servizi relativi alle macchine da ufficio, agli arredi e ai paramenti per il servizio religioso, agli strumenti musicali, ai materiali per la pulizia e l'igiene del personale;
c) di ogni altro servizio determinato dal competente organo centrale in relazione alle esigenze di Forza armata.
2. Le direzioni di commissariato o gli uffici equivalenti per funzioni sono diretti da ufficiali appartenenti ai corpi di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Per l'Arma dei carabinieri la funzione è attribuita a ufficiali del comparto amministrativo. Il direttore esercita le funzioni di comandante e, se previsto dagli ordinamenti di Forza armata, anche quelle di capo del servizio amministrativo.
Gli ordinamenti di Forza armata possono prevedere la carica di vice direttore al quale possono essere delegate determinate funzioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-525