Capo VIII
Art. 520
Classificazione e codificazione dei materiali
In vigore dal 28 apr 2012
1. I materiali, in relazione all'efficienza o alla rispondenza all'impiego, sono distinti in:
a) materiali impiegabili, che comprendono i materiali nuovi e quelli usati, efficienti o riparabili, e comunque rispondenti a esigenze di impiego;
b) materiali di facile consumo, comprendenti i materiali e gli oggetti che, per l'uso cui sono destinati, si deteriorano rapidamente o si esauriscono contestualmente alla messa in uso;
c) materiali fuori servizio, intendendo per tali i materiali non più rispondenti a esigenze di impiego per ragioni militari, tecniche o economiche, ancorchè efficienti ovvero esuberanti rispetto alle esigenze di ordine militare;
d) materiali fuori uso, comprendenti i materiali non più efficienti, il cui ripristino sia stato dichiarato economicamente non conveniente o sia tecnicamente impossibile; i materiali che, per la loro intrinseca composizione, abbiano subito alterazioni nelle loro essenziali caratteristiche chimiche, fisiche e tecnologiche.
2. Le istruzioni di cui all', comma 4, fissano le classi d'uso dei materiali e, in particolare, degli effetti di vestiario e di equipaggiamento, degli oggetti di casermaggio, dei mobili, degli arredi e degli altri materiali d'uso generale e i tempi minimi di utilizzabilità presunta.
3. Le perdite, le deficienze, i deterioramenti e i cali di materiali verificatisi per cause di forza maggiore, per cause naturali o per altri motivi, sono ammessi allo scarico solo se non è stata dichiarata alcuna responsabilità e, se vi è stata denuncia alla procura regionale presso la Corte dei conti, solo dopo che il relativo procedimento si è concluso.
4. Nel caso di perdite e di avarie di materiali derivanti da incidenti di navigazione marittima o aerea o di trasporto terrestre, si osservano le particolari disposizioni relative alla composizione e ai compiti delle commissioni di accertamento e alle procedure per l'individuazione e la valutazione delle cause e delle eventuali responsabilità.
5. Ai soli fini amministrativi, la diminuzione del carico contabile dei materiali, di cui ai commi 3 e 4, è disposta dalle autorità di cui all', comma 1, secondo la rispettiva competenza per valore.
6. Nel caso in cui sia urgente e improrogabile procedere, per motivi di igiene o di sicurezza o per ragioni di segretezza militare, alla distruzione o allo smaltimento di materiali, sia impiegabili, sia fuori servizio o fuori uso, la distruzione o lo smaltimento sono disposti dal comandante dell'organismo, previo accertamento sanitario o tecnico. Lo scarico contabile è effettuato in base ad apposito verbale approvato dall'autorità competente di cui al citato , comma 1.
7. I materiali sono classificati secondo il sistema unico di codificazione e sono ripartiti in gruppi e classi, a eccezione dei materiali di cui al comma 1, lettera b), non destinati al rifornimento dei magazzini a contabilità giudiziale.
8. Nei documenti contabili ciascun materiale è descritto con l'indicazione del numero unificato di codificazione, della denominazione, dell'unità di misura e del prezzo unitario di inventario, nonché con i criteri di rilevazione del sistema SEC.
Tali dati sono desunti dai cataloghi compilati e diramati dal competente organo centrale. Dall'anno 2012:
a) è indicato il prezzo unitario di acquisto di ciascun materiale, comprensivo d'imposta sul valore aggiunto;
b) i valori unitari di acquisto sono soggetti ad ammortamento, in base alla tipologia merceologica dei beni. I valori risultanti al 31 dicembre 2011 dei materiali assunti in carico al prezzo unitario di inventario, rivalutato o svalutato, sono assoggettati ad ammortamento sulla base degli importi calcolati a tale data;
c) i valori dei beni in carico ai magazzini, quando suscettibili di ammortamento, sono assoggettati a tale procedura a decorrere dall'immissione in servizio dei materiali presso gli enti, i distaccamenti o i reparti utilizzatori;
d) i valori dei beni appartenenti alla V categoria patrimoniale, con esclusione dei materiali mobili rientranti nelle voci 'attrezzature e macchinari per altri usi specificì e 'altri beni mobili e arredi per uso specificò, nonché alla VII categoria patrimoniale, non sono soggetti ad ammortamento. I relativi prezzi di acquisto sono rivalutati o aggiornati ove i materiali stessi sono sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria, ovvero sono utilizzati ai fini di cui all', comma 6;
e) per lo scarico dei materiali in uscita dai magazzini, è utilizzato il metodo contabile 'primo entrato, primo uscitò (F.I.F.O. - first in first out), di cui all'articolo 2426, primo comma, numero 10), del codice civile;
f) il competente organo centrale definisce i valori dei beni quando non è possibile rilevarne i prezzi di acquisto dai documenti commerciali e di consegna o dagli atti negoziali, nè dai contratti relativi a forniture provenienti da Forze armate estere o da agenzie della NATO.
9. I materiali che, all'atto dell'assunzione in carico, non risultino già codificati definitivamente sono descritti nei documenti contabili con l'indicazione del numero transitorio di codificazione, della denominazione, dell'unità di misura e del prezzo unitario corrispondente a quello di acquisto, se trattasi di materiali acquistati dal commercio, a quello di costo o di stima negli altri casi. Il prezzo unitario di inventario è quello convalidato al momento della codificazione ed è periodicamente aggiornato dal competente organo centrale.
10. La codificazione transitoria dei singoli materiali è adottata per il tempo strettamente indispensabile e i dati necessari per la codificazione definitiva sono prontamente segnalati al competente organo centrale. L'organo centrale impartisce nel più breve tempo possibile le disposizioni per la trasformazione dei dati di codificazione transitoria in codificazione definitiva.
11. Per particolari esigenze di gestione, logistiche o statistiche, possono essere adottati particolari codici ausiliari sia alfabetici, sia numerici, sia a barre, che si aggiungono al numero di codificazione dei materiali o lo integrano senza modificarne la struttura.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-520