Capo IX

Art. 524

Coordinamento delle direzioni di amministrazione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Nell'espletamento delle funzioni di revisione della contabilità del denaro e del materiale, le direzioni di amministrazione seguono le disposizioni impartite dal competente organo centrale e dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, anche in ordine alla tempestiva comunicazione dei dati e degli altri elementi richiesti. 2. L'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa ha la facoltà di operare, a campione, occasionali verifiche dei rendiconti revisionati dalle direzioni di amministrazione per particolari categorie di spesa o di gestione. 3. La Direzione di amministrazione interforze promuove il necessario coordinamento con le varie direzioni di amministrazione per riassumere i dati di gestione relativi ai capitoli unificati, quotizzati per area di spesa, ai fini delle comunicazioni ai competenti centri di responsabilità e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, che sono effettuate con le modalità e nei termini indicati dagli organi centrali. 4. Le eventuali divergenze tra gli organismi e le direzioni di amministrazione in ordine ai rilievi mossi sulle contabilità sono sottoposte alle determinazioni del competente organo centrale o dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, per le osservazioni nella materia di sua competenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-524

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