Capo IX
Art. 522
Ordinativi di pagamento, scritture contabili e rendicontazione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le Direzioni di amministrazione, nei termini e con le modalità previsti dalle norme di contabilità generale dello Stato, emettono ordinativi di pagamento individuali e collettivi, distintamente per competenza e per residui.
2. Le Direzioni di amministrazione tengono apposite scritture per le aperture di credito ricevute per la somministrazione di fondi agli organismi e per tutte le altre operazioni effettuate sulle contabilità speciali e, acquisito dalle tesorerie provinciali il riassunto, in duplice esemplare, delle scritture della contabilità speciale riferita al mese precedente, ne effettuano il riscontro e restituiscono alle stesse tesorerie uno degli esemplari con la dichiarazione di accertata regolarità; rendono conto, nei termini fissati dalle norme vigenti per i funzionari delegati, delle aperture di credito ricevute mediante un unico rendiconto distinto per capitoli di bilancio, da trasmettere all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa con allegati i documenti giustificativi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-522