Capo III

Art. 273

Organizzazione dei servizi umanitari

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Corpo militare della Croce rossa italiana e il Corpo delle infermiere volontarie sono corpi ausiliari delle Forze armate e dipendono direttamente dal Presidente nazionale dell'Associazione. 2. L'impiego del Corpo militare della Croce rossa Italiana è disposto dal Presidente nazionale e si svolge sotto la vigilanza dello stesso e del Ministero della difesa, nel rispetto dei principi di Croce rossa e di quanto disposto dall' del codice. 3. L'impiego del Corpo delle infermiere volontarie è disposto dal Capo di stato maggiore della difesa ai sensi dell', comma 1, lettera z). 4. Il Presidente nazionale nomina su designazione dell'Ispettore nazionale del Corpo militare, i rappresentanti della componente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, secondo i requisiti previsti dall', comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97. 5. Restano ferme le altre disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-273

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