Capo III

Art. 272

Compiti speciali della Croce Rossa in caso di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato

In vigore dal 9 ott 2010
1. Sono compiti della Croce rossa italiana: a) quelli previsti in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato, come definiti con decreto del Ministro della difesa; b) collaborazione con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria. 2. In relazione ai compiti previsti dal comma 1, lettera a), il Ministro della difesa determina: a) l'organizzazione del servizio; b) la disciplina del personale; c) le regole di amministrazione e di contabilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-272

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