Capo III
Art. 272
Compiti speciali della Croce Rossa in caso di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato
In vigore dal 9 ott 2010
1. Sono compiti della Croce rossa italiana:
a) quelli previsti in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato, come definiti con decreto del Ministro della difesa;
b) collaborazione con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria.
2. In relazione ai compiti previsti dal comma 1, lettera a), il Ministro della difesa determina:
a) l'organizzazione del servizio;
b) la disciplina del personale;
c) le regole di amministrazione e di contabilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-272