Titolo V
Art. 276
Enti e istituti di istruzione interforze
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli enti e istituti di istruzione per le attività di formazione, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricerca e studi in ambito interforze sono i seguenti:
a) Centro alti studi della Difesa:
1) Istituto alti studi della difesa;
2) Istituto superiore di stato maggiore interforze;
3) Centro militare di studi strategici;
b) Scuola telecomunicazioni delle Forze armate;
c) Scuola interforze per la Difesa N.B.C.;
d) Scuola di Aerocooperazione.
2. L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-276