Capo III
Art. 274
Centri di mobilitazione
In vigore dal 9 ott 2010
1. I centri di mobilitazione previsti per il Corpo militare della Croce rossa italiana e per il corpo delle infermiere volontarie, per l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze armate, hanno sede e competenze territoriali determinate dal presidente nazionale, in corrispondenza con l'organizzazione territoriale dell'Esercito italiano.
2. I centri di mobilitazione sono alla dipendenza del Presidente nazionale. Sono organi dei centri di mobilitazione:
a) i comandanti di centro di mobilitazione;
b) le ispettrici del Corpo delle infermiere volontarie di centro di mobilitazione.
3. I comandanti e le ispettrici di centro di mobilitazione, ai sensi e per gli effetti dell', comma 1, hanno dipendenza diretta dal presidente nazionale il quale può delegare le relative funzioni agli ispettori nazionali per i rispettivi corpi. La nomina a comandante di centro di mobilitazione di cui al comma 2, lettera a), dura quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-274