Titolo V
Art. 277
Enti e istituti di istruzione dell'Esercito italiano
In vigore dal 25 ott 2013
1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Esercito e per le attività di studio e ricerca cartografica sono i seguenti:
a) Istituto geografico militare;
b) Scuola lingue estere dell'Esercito italiano;
c) Raggruppamento unità addestrative;
d) Reggimenti e battaglioni di addestramento dei volontari;
e) Scuola di fanteria;
f) Scuola di cavalleria;
g) Scuola di artiglieria;
h) Scuola del genio;
i) Scuola delle trasmissioni e informatica;
l) Scuola dell'arma dei trasporti e dei materiali;
m) Scuola di amministrazione e commissariato;
n) Scuola militare di sanità e veterinaria;
o) Centro addestramento e sperimentazione artiglieria contraerei;
p) Centro addestramento alpino;
q) Centro addestramento di paracadutismo;
r) Centro addestramento aviazione dell'Esercito italiano;
s) Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;
t) Centro militare di equitazione.
2. L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 6 agosto 2013, n. 115 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) che "4) a fare data dall'adozione dei decreti di soppressione del Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano e del Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), all'articolo 277, al comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse; 5) a fare data dall'adozione dei decreti di soppressione del Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano e del Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), all'articolo 277, al comma 1, alla lettera e) dopo le parole: «Scuola di fanteria» sono aggiunte le seguenti: «e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-277