Art. 277 · Enti e istituti di istruzione dell'Esercito italiano
Titolo V

Art. 277

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Enti e istituti di istruzione dell'Esercito italiano

In vigore dal 25 ott 2013
1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Esercito e per le attività di studio e ricerca cartografica sono i seguenti: a) Istituto geografico militare; b) Scuola lingue estere dell'Esercito italiano; c) Raggruppamento unità addestrative; d) Reggimenti e battaglioni di addestramento dei volontari; e) Scuola di fanteria; f) Scuola di cavalleria; g) Scuola di artiglieria; h) Scuola del genio; i) Scuola delle trasmissioni e informatica; l) Scuola dell'arma dei trasporti e dei materiali; m) Scuola di amministrazione e commissariato; n) Scuola militare di sanità e veterinaria; o) Centro addestramento e sperimentazione artiglieria contraerei; p) Centro addestramento alpino; q) Centro addestramento di paracadutismo; r) Centro addestramento aviazione dell'Esercito italiano; s) Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano; t) Centro militare di equitazione. 2. L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 6 agosto 2013, n. 115 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) che "4) a fare data dall'adozione dei decreti di soppressione del Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano e del Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), all'articolo 277, al comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse; 5) a fare data dall'adozione dei decreti di soppressione del Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano e del Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), all'articolo 277, al comma 1, alla lettera e) dopo le parole: «Scuola di fanteria» sono aggiunte le seguenti: «e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari»".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-277