Sez. V

Art. 127

Iscrizione nel registro nazionale

In vigore dal 24 lug 2024
1. Le domande per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese di cui all' del codice, devono essere presentate al Ministero della difesa - Direzione nazionale degli armamenti - Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento. 2. Nelle domande devono essere indicati: a) la ditta, se impresa individuale, la ragione o denominazione sociale, se impresa collettiva; b) il nome del titolare o dei legali rappresentanti; c) la sede legale; d) il tipo di attività esercitate, suddivise e precisate secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata ai sensi dell' del codice; e) l'elenco dei proprietari delle imprese, dei soci e degli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale. 3. Le domande devono contenere: a) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla proprietà, al titolare e ai legali rappresentanti o all'oggetto sociale, al trasferimento della sede, all'istituzione di nuove sedi, alla trasformazione o all'estinzione dell'impresa o del consorzio di imprese; b) le dichiarazioni, sostitutive della certificazione, che: 1) il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale, non si trovano nelle condizioni di non iscrivibilità stabilite dalla legge 19 marzo 1990, n. 55. 2) il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale, non sono stati definitivamente riconosciuti come appartenenti o appartenuti ad associazioni segrete, ai sensi dell' della legge 25 gennaio 1982, n. 17; 3) il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale, non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di commercio illegale di armamento; 4) nessuna delle persone investite dagli incarichi di presidente, vice presidente, amministratore delegato, amministratore unico, consigliere d'amministrazione, direttore generale, consulente versi nella situazione di incompatibilità prevista dall' della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-127

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