Sez. V

Art. 123

Componenti della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese

In vigore dal 24 lug 2024
1. Il Presidente della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese, di cui all' del codice, nella presente sezione denominata «commissione», è nominato con decreto del Ministro della difesa, su designazione del Presidente del Consiglio di Stato. 2. I componenti della commissione, nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione del titolare di ciascuno dei Ministeri rappresentati, durano in carica per un periodo massimo di tre anni e non possono essere riconfermati; per ogni componente effettivo è nominato un supplente. 3. Svolge funzioni di segretario il capo dell'Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali di armamento dipendente dal... Direttore nazionale degli armamenti.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-123

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