Sez. IV
Art. 120
Direzione generale dei lavori e del demanio
In vigore dal 29 nov 2012
1. La Direzione generale dei lavori e del demanio, in particolare:
a) cura la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali;
b) provvede all'acquisizione, utilizzazione, amministrazione e dismissione dei beni demaniali militari;
c) è competente in materia di servitù e di vincoli di varia natura connessi a beni demaniali militari;
d) liquida i danni a proprietà private;
e) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
f) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.
2. La Direzione generale è diretta da un ufficiale del genio dell'Esercito italiano o del genio Aeronautico, ovvero da un ufficiale del Corpo ingegneri dell'Esercito italiano o del genio navale della Marina militare - settore infrastrutture - laureato in ingegneria civile o lauree equivalenti, di grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente delle Forze armate, ed è articolata in ventitre uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 26 settembre 2012, n. 191 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della difesa di cui al comma 3".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-120