Sez. V

Art. 125

Riunioni della commissione

In vigore dal 9 ott 2010
1. La commissione si riunisce, su convocazione del Presidente o secondo un calendario prestabilito, almeno una volta ogni sessanta giorni e in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga opportuno. 2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno cinque componenti. 3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza qualificata di due terzi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-125

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