Sez. V
Art. 125
Riunioni della commissione
In vigore dal 9 ott 2010
1. La commissione si riunisce, su convocazione del Presidente o secondo un calendario prestabilito, almeno una volta ogni sessanta giorni e in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga opportuno.
2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno cinque componenti.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza qualificata di due terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-125