Sez. V

Art. 129

Termini di iscrizione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il procedimento per l'iscrizione nel registro deve concludersi nel termine di sessanta giorni. 2. Il termine è sospeso per il tempo intercorrente tra la richiesta dell'amministrazione, in caso di domanda incompleta o non sufficientemente documentata, e l'adempimento da parte dell'istante.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-129

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