Capo VII›Sez. I
Art. 131
Principi generali
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il presente capo disciplina lo statuto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, d'ora in avanti «Agenzia», nel rispetto delle esigenze connesse al ruolo e ai compiti assegnati all'agenzia e della necessità di assicurare il più efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali disponibili.
2. L'Agenzia informa le proprie attività a criteri di economicità, efficienza ed efficacia della gestione e all'obiettivo della trasformazione, anche mediante accorpamento, in società per azioni delle unità produttive e industriali di cui all', comma 1, secondo le procedure che verranno definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell' del codice. L'agenzia opera, in particolare, attraverso:
a) la programmazione strategica e operativa degli obiettivi;
b) il confronto con il mercato per le singole linee produttive;
c) la redazione di un autonomo bilancio preventivo e consuntivo in base ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con la disciplina recata dal regolamento;
d) la tenuta di una contabilità industriale per ciascuna unità produttiva e per programma di attività;
e) il controllo e la verifica delle attività e la valutazione dei risultati.
3. Con il decreto di cui al comma 2 possono essere definite le modalità per l'alienazione delle unità produttive e industriali, assicurando al personale il diritto di cui all', del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-131