Capo VII›Sez. I
Art. 133
Scopi e attività
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'Agenzia assicura, secondo criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità, la gestione coordinata e unitaria delle attività delle unità produttive e industriali della Difesa, indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa, d'ora in avanti, rispettivamente «unità» e «Ministro», il primo dei quali da adottare ai sensi dell' del codice.
2. Ai fini di cui al comma 1, con determinazione dell'Amministrazione della difesa sono individuati il patrimonio delle unità da attribuire alla gestione dell'agenzia e i beni da trasferire alla stessa.
3. Per la definizione e per il perseguimento degli specifici obiettivi dell'agenzia, nonché per la verifica, da parte del Ministro, dei risultati raggiunti, il Direttore generale dell'Agenzia stipula ogni tre anni con il Ministro stesso una convenzione ai sensi e con i contenuti previsti dall', comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; in ragione di specifiche esigenze, la convenzione può essere modificata su proposta di entrambe le parti.
4. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'Agenzia, nel rispetto, in quanto applicabili, dei principi che regolano la concorrenza e il mercato, può stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici e privati per la fornitura o l'acquisizione di beni e servizi, nonché partecipare a consorzi anche internazionali e a società previa autorizzazione del Ministro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-133