Capo VII›Sez. I
Art. 134
Vigilanza
In vigore dal 24 lug 2024
1. L'Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministro, che può esercitarla anche avvalendosi del Direttore nazionale degli armamenti.
2. Il Ministro, in particolare:
a) emana, anche sulla base degli elementi forniti dal direttore generale dell'agenzia, direttive generali in ordine al perseguimento degli obiettivi definiti nella convenzione stipulata ai sensi dell', comma 3, del presente capo e alla riorganizzazione delle unità, anche mediante accorpamento, e delle relative missioni;
b) approva, su proposta del direttore generale dell'agenzia, gli atti di cui all', comma 1 lettera e); il bilancio preventivo è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno;
c) autorizza l'agenzia a partecipare, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, a consorzi anche internazionali e a società che operano nei settori imprenditoriali in cui opera l'agenzia;
d) può richiedere al direttore generale dell'agenzia dati e notizie sull'attività svolta e disporre ispezioni anche al fine di accertare l'osservanza delle direttive impartite e il conseguimento dei risultati prefissati;
e) può indicare specifiche attività che l'agenzia deve intraprendere.
3. I regolamenti di cui all', comma 1 lettera e), numeri 3) e 4), in assenza di rilievi, diventano esecutivi trascorsi quarantacinque giorni dalla trasmissione; con riferimento al regolamento di contabilità, entro i predetti quarantacinque giorni il Ministro acquisisce il parere del Ministro dell'economia e delle finanze.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-134