Art. 6
Formazione del bilancio di previsione
In vigore dal 6 mag 2009
1. I responsabili di settore comunicano entro il 31 luglio all'ufficio della ragioneria e contabilità gli obiettivi elaborati secondo i programmi e gli indirizzi stabiliti dal direttore, articolati per progetti e funzioni, il quadro delle necessarie risorse finanziarie e la valutazione di massima sull'attendibilità delle stesse.
2. L'ufficio della ragioneria e contabilità elabora il progetto di bilancio e lo trasmette al direttore corredato della nota preliminare che esplicita:
a) i programmi ed i progetti previsti;
b) le previsioni finanziarie complessive del bilancio annuale e pluriennale.
3. Il bilancio di previsione, deliberato dal comitato direttivo, è trasmesso al Ministero dell'economia ed, ai fini dell'approvazione, al Ministero vigilante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-6