Art. 6

Formazione del bilancio di previsione

In vigore dal 6 mag 2009
1. I responsabili di settore comunicano entro il 31 luglio all'ufficio della ragioneria e contabilità gli obiettivi elaborati secondo i programmi e gli indirizzi stabiliti dal direttore, articolati per progetti e funzioni, il quadro delle necessarie risorse finanziarie e la valutazione di massima sull'attendibilità delle stesse. 2. L'ufficio della ragioneria e contabilità elabora il progetto di bilancio e lo trasmette al direttore corredato della nota preliminare che esplicita: a) i programmi ed i progetti previsti; b) le previsioni finanziarie complessive del bilancio annuale e pluriennale. 3. Il bilancio di previsione, deliberato dal comitato direttivo, è trasmesso al Ministero dell'economia ed, ai fini dell'approvazione, al Ministero vigilante.
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Formazione del bilancio di previsione (Art. 6 Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.) — Testo vigente | Portale Normativo