Art. 4

Principi informatori per la gestione e la formazione del bilancio di previsione

In vigore dal 6 mag 2009
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre. 2. La gestione finanziaria è unica e si svolge in base al bilancio di previsione formulato in termini di competenza e di cassa. 3. Le entrate e le uscite sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative uscite o entrate. 4. Le previsioni sono articolate, per l'entrata e per l'uscita, in unità previsionali di base (UPB) in relazione alla programmazione delle attività e sulla base dell'aggregazione delle attività stesse secondo aree omogenee. L'unità elementare è costituita dal capitolo. 5. Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento previsionale. 6. Per ogni UPB il bilancio indica l'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare degli stanziamenti delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui. Sono considerate incassate le somme versate al cassiere e pagate le somme erogate dal cassiere. 7. Nel bilancio di previsione è iscritta come posta a se stante, rispettivamente dell'entrata e della uscita, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; è iscritto, altresì, tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 8. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilità, mentre quelli relativi all'uscita sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacità operative dell'Agenzia. 9. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio che può essere conseguito anche attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalità. 10. Sono vietate gestioni di fondi al di fuori del bilancio ed, ove autorizzate e svolte per conto dello Stato e di altri organismi pubblici o privati, sono ricondotte al bilancio con informativa in apposito allegato al bilancio stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-4

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