Art. 2

Autonomia finanziaria

In vigore dal 6 mag 2009
1. L'attività finanziaria, amministrativa e contabile dell'Agenzia è informata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. 2. L'Agenzia è dotata, ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo, di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria. 3. La struttura organizzativa contabile si basa su un unico centro di responsabilità amministrativa, che fa capo al direttore dell'Agenzia e da centri di costo corrispondenti ai settori di attività dell'Agenzia. L'imputazione dei costi è aggregata per missioni istituzionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-2

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