Art. 1
Definizioni e denominazioni
In vigore dal 6 mag 2009
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, ed in particolare gli , comma 6, lettera e), e 26;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visti lo statuto ed il regolamento di organizzazione dell'Agenzia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 gennaio 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Emana
il seguente regolamento:
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Definizioni e denominazioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «Agenzia»: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
b) «decreto legislativo»: decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;
c) «codice dei contratti»: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
d) «direttore»: legale rappresentante dell'Agenzia ed organo di vertice responsabile dell'attività;
e) «comitato direttivo»: organo collegiale, composto ai sensi dell', comma 5, del decreto legislativo, che coadiuva il direttore nelle attribuzioni allo stesso conferite;
f) «responsabile di settore»: dirigente preposto ad uno dei settori individuati dal regolamento di organizzazione dell'Agenzia, che coadiuva il direttore nel perseguimento dei fini istituzionali ed a cui è affidato il coordinamento dei relativi uffici;
g) «responsabile di ufficio»: dirigente preposto ad uno degli uffici in cui si articolano i settori dell'Agenzia, responsabile del funzionamento e del regolare andamento dell'attività gestionale;
h) «dirigente amministrativo»: dirigente preposto al settore amministrazione, affari legali e finanza dell'Agenzia, responsabile della gestione amministrativa dell'Agenzia;
i) «ufficio della ragioneria e contabilità»: ufficio del settore amministrazione, affari legali e finanza competente per la ragioneria e la gestione amministrativa e contabile, l'elaborazione degli schemi di bilancio previsionale e consuntivo e il coordinamento della spesa;
l) «ufficio di controllo interno»: ufficio competente in materia di controllo strategico, di valutazione e di gestione, secondo quanto previsto dall', comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
m) «documento programmatico (budget)»: documento annuale che indica il programma di massima delle attività che si svolgeranno nell'esercizio successivo, elaborate sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili dei settori dell'Agenzia, sentito il dirigente amministrativo, e determina gli obiettivi economici e finanziari e ne articola le relative previsioni di spesa per le strutture dell'Agenzia; il documento programmatico (budget) è predisposto dal direttore e approvato dal comitato direttivo;
n) «cassiere»: istituto di credito che, previa sottoscrizione di una convenzione, provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese per conto dell'Agenzia senza alcuna corresponsabilità nella gestione delle risorse, nel limite dell'ammontare delle disponibilità numerarie depositate presso di esso;
o) «centro di costo»: entità, organizzativa o astratta, cui vengono imputati i costi diretti ed indiretti al fine di conoscerne il costo complessivo;
p) «costo»: causa economica dell'uscita finanziaria sopportata dall'Agenzia per acquisire un fattore produttivo ovvero l'accadimento di gestione che incide negativamente sul patrimonio dell'ente;
q) «entrata finanziaria»: aumento di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero la diminuzione di valori numerari assimilati e presunti passivi;
r) «ordine di provvista fondi»: autorizzazione ad impegnare, impegno provvisorio che diventerà definitivo alla chiusura dell'esercizio per un importo pari ai pagamenti contabilizzati; non è un titolo di spesa estinguibile in quietanza di entrata; sostituisce l'ordine di accreditamento;
s) «ricavo/provento»: causa economica dell'entrata finanziaria e non che l'Agenzia riceve dallo scambio di beni e servizi, ovvero l'accadimento di gestione che incide positivamente sul patrimonio dell'ente;
t) «risultato di amministrazione»: somma algebrica tra il fondo di cassa o deficit di cassa, residui attivi e residui passivi; se il saldo è di segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato costituisce, rispettivamente, avanzo, disavanzo o pareggio di amministrazione;
u) «spesa»: aspetto economico di un'uscita finanziaria; genericamente rappresenta l'impiego di risorse finanziarie;
v) «uscita finanziaria»: diminuzione di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi ovvero l'aumento di valori numerari assimilati e presunti passivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-1