Art. 5

Bilancio di previsione

In vigore dal 6 mag 2009
1. Il bilancio di previsione è predisposto dal direttore e deliberato dal comitato direttivo entro il 31 ottobre dell'anno precedente cui il bilancio stesso si riferisce. Il bilancio di previsione, almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo di vertice, è sottoposto al Collegio dei revisori dei conti che a conclusione del proprio esame redige apposita relazione proponendone l'approvazione o meno. La relazione contiene le considerazioni e valutazioni sull'attendibilità delle entrate previste sulla base della documentazione e degli elementi contenuti nella relazione programmatica, nonché sulla congruità delle spese, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate negli esercizi precedenti, le variazioni apportate e gli stanziamenti proposti. 2. Il bilancio di previsione è composto dai seguenti documenti: a) il preventivo finanziario; b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; c) il preventivo economico. 3. Costituiscono allegati al bilancio di previsione: a) il bilancio pluriennale; b) la relazione programmatica; c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione; d) la relazione del Collegio dei revisori dei conti. 4. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-5

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Bilancio di previsione (Art. 5 Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.) — Testo vigente | Portale Normativo