Art. 5
Bilancio di previsione
In vigore dal 6 mag 2009
1. Il bilancio di previsione è predisposto dal direttore e deliberato dal comitato direttivo entro il 31 ottobre dell'anno precedente cui il bilancio stesso si riferisce. Il bilancio di previsione, almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo di vertice, è sottoposto al Collegio dei revisori dei conti che a conclusione del proprio esame redige apposita relazione proponendone l'approvazione o meno. La relazione contiene le considerazioni e valutazioni sull'attendibilità delle entrate previste sulla base della documentazione e degli elementi contenuti nella relazione programmatica, nonché sulla congruità delle spese, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate negli esercizi precedenti, le variazioni apportate e gli stanziamenti proposti.
2. Il bilancio di previsione è composto dai seguenti documenti:
a) il preventivo finanziario;
b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
c) il preventivo economico.
3. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
a) il bilancio pluriennale;
b) la relazione programmatica;
c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
d) la relazione del Collegio dei revisori dei conti.
4. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-5