Art. 10

Bilancio pluriennale

In vigore dal 6 mag 2009
1. Il bilancio pluriennale è redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio e descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'Agenzia e non ha valore autorizzativo. 2. Il bilancio pluriennale è annualmente aggiornato in occasione della presentazione del bilancio di previsione. Le eventuali variazioni apportate al bilancio pluriennale dai bilanci di previsione successivi sono motivate in sede di approvazione annuale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-10

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